erano in tre e si doveva eseguire un lavoro; il più forte decise che avrebbe diretto le varie fasi dell'esecuzione, il più furbo disse che avrebbe controllato il buon esito dell'operazione e al più debole non rimase altro che iniziare a lavorare. contro il potere e la stupidità: ingresso libero.

Acc. Malattia


ACCORDO PER LE AZIENDE A CAPITALE PUBBLICO

ACCORDO DEL 19.9.2005 SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA

Presso la sede ASSTRA si sono incontrati:
per l’Associazione Datoriale il Presidente Prof. Marcello Panettoni, assistito dal Direttore Generale Avv. Guido del Mese, e per la Giunta Esecutiva il dott.  Filippo Allegra, per le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti i Sigg. Franco Nasso, Santo Di Santo, Walter Baricevic, Antonio Piras, Giorgio Ghiglione, Santino Fortino e Giuseppe Garritano,
per procedere alla stesura dell’articolato contrattuale relativo al trattamento di malattia del personale dipendente dalle aziende del settore alle quali si applica il contratto  degli autoferrotranveri-internavigatori (TPL-mobilità).
A seguito delle disposizioni contenute  nel comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) integrato dall’art. 1 comma 3-ter   del Decreto Legge 21 febbraio 2005 n. 16 convertito nella Legge 22 aprile 2005, n. 58 che hanno  modificato quanto in  precedenza  disposto  dall’all. B)  al  R.D 8 gennaio 1931 n. 148.
Le parti, con la presente disciplina, realizzano per gli autoferrotranvieri la contrattualizzazione del trattamento di malattia in linea con le principali  previsioni  contrattuali vigenti per altre categorie.
La presente intesa è stata  siglata  in presenza  di una situazione  di permanente crisi economica del settore che richiede interventi strutturali atti a dare stabilità ai processi di riforma  e certezza di  flussi finanziari.
Le parti, inoltre, ritengono che, definito il trattamento di malattia a livello contrattuale, debbano ora  essere assicurate al settore dalle istituzioni le risorse necessarie sia  per gli investimenti che per migliorare la gestione, risorse indispensabili per garantire al paese una mobilità locale sostenibile e adeguata ai  bisogni ed alle aspettative dei cittadini.
A tal fine, convengono sulla necessità di iniziative congiunte atte a definire azioni per lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

Roma, 19 settembre 2005


Filt-Cgil                                                                                                                       ASSTRA
Fit-Cisl
Uiltrasporti


 Il presente accordo fa parte integrante del c.c.n.l. dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, addetti all’area operativa della mobilità, apprendisti, etc.).


ART. 1
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1.         Il lavoratore ammalatosi  deve  avvertire, salvo giustificato impedimento, l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno  di  assenza,  specificando  il  recapito  del luogo  in  cui il lavoratore   stesso   si   trova   ammalato,   se   diverso   dalla   propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2.         L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere  comunicata  all'azienda  entro   il  giorno   in  cui  il lavoratore   avrebbe   dovuto   riprendere   servizio   e   deve   essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare  all'azienda entro  il  secondo giorno  dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3.         Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi.  Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il periodo di conservazione del posto (comporto per sommatoria) è pari a 18 mesi, tale periodo si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di  42 mesi consecutivi.
4.         Nei casi   di   donazione   di   organi,   di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati e riconosciuti egualmente gravi dall’azienda, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è elevato a 30 mesi durante i quali al lavoratore sarà corrisposta una indennità computata sulla retribuzione di cui ai punti 5. e 6. del presente articolo, nella misura del 100% per i primi 18 mesi e senza retribuzione per gli ulteriori dodici mesi. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi potrà essere richiesta l’aspettativa per motivi privati.
5.         L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. Durante i primi 6 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3., al lavoratore con contratto a tempo indeterminato (con esclusione del personale di cui all’all. A) all’A.N. 27 novembre 2000) assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento economico pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali ricompresi nella base di calcolo utilizzata dall’INPS per determinare l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali.
6. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l’evento morboso.
L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360. Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l’anno di riferimento.
7. Dopo i primi 6 mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento pari a quello indicato al terzo alinea dell’art. 4, punto 1. del presente accordo.
8.         Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n.148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda darà applicazione all’accordo nazionale 27 giugno 1986 “Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo”.
Ove richiesto dall’azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato, sottoporsi all’esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell’azienda.


ART. 2
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

1.         Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi,  previdenziali  e assistenziali,  l'infortunio  sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore,  dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di    infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2.         Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
-              in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
-              in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3.         Durante   il  periodo   di   infortunio   o   malattia professionale   al dipendente con contratto a tempo indeterminato compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5.  e 6.  del precedente art. 1.
4.         Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato   il   termine   di   conservazione   del   posto   come   sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.

 ART. 3
DISPOSIZIONI COMUNI

1.         Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba    recarsi    in    altra    località,    lo    stesso    deve    avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 2.
2.         Il   lavoratore   è   tenuto   a   trovarsi   a   disposizione   nel   luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
-              dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
-              dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
3.         Salvo   il   caso   di   forza   maggiore   o   di   giustificato   motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all’art. 1, punti 1. e 2. e all’art. 3, punti 1. e 2. integra gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall’art. 42, comma 1, punto 10) dell’all. A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l’operaio la decadenza dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’INPS non eroga l’indennità di malattia e per l’impiegato (nonché per l’operaio, per i primi 3 giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall’INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.
4. L’azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell’INPS o dell’INAIL.
5.         I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell’ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.
6.            Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 1, sono integrate a carico dell’azienda dopo essere state lordizzate.
7.         Per le indennità erogate dall’azienda rimane confermata la disciplina di cui all’art. 15 del c.c.n.l. 23.7.1976.
8. Gli importi dei ratei di 13a e 14a relativi ai periodi di infortunio  e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal c.c.n.l..
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli artt. 7,8 e 9 dell’allegato A) all’Accordo nazionale 27.11.2000 (Area operativa della mobilità).

  
ART. 4
ASPETTATIVA

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, l’art. 24 dell’all. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 è modificato come segue:

-       Successivamente alla fattispecie di cui al punto 3. dell’art. 1 del presente accordo, l’aspettativa per motivi di salute, è concessa per una durata massima di sei mesi senza retribuzione.
-       Il comma 7 è modificato come segue: “Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due”;
-       Fermi restando le percentuali ed i criteri di cui al comma 7. e 8. dell’art. 24 dell’all. A) al  R.D. 148/1931), in caso di aspettativa per motivi di salute la retribuzione di riferimento è pari alla somma delle seguenti voci:
-  Retribuzione tabellare
-  Ex-contingenza
-  Scatti di anzianità
-  TDR
-  Trattamento ad personam (art. 3, p.2, a.n. 27.11.00);
-       Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, ove attivato, il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto di lavoro corrispondendo il trattamento di fine rapporto.

Ferme restando le modifiche sopra evidenziate, resta confermata la disciplina di cui all’art. 24 del predetto all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n.148, così come interpretata dall’ INPS in materia di aspettativa per motivi di salute, che quindi è attivabile sia successivamente ad un periodo di malattia, sia autonomamente in caso di inidoneità temporanea.


Clausole di salvaguardia
Le parti confermano che con  la individuazione degli istituti di cui al punto 5 dell’articolo 1 non intendono modificare la regolamentazione delle voci stabilite aziendalmente.

A livello aziendale, resta confermato il computo del trattamento dei primi tre giorni di malattia, in atto al 31 dicembre 2004, quando l’applicazione della disciplina di cui al presente accordo comporti un trattamento di importo superiore a quello che scaturisce complessivamente (inclusa quindi l’indennità a carico INPS) dal precedente sistema. Gli elementi economici nello stesso ricompresi andranno considerati nei valori in atto al momento in cui dovrà procedersi all’erogazione dell’indennità di malattia.
  
Abrogazioni
Considerato che, a seguito dell’art. 1, comma 148, della Legge finanziaria 2005 e successive modifiche, sono state abrogate le norme speciali relative alla regolamentazione del trattamento di malattia nel settore e quindi trovano applicazione i principi generali dell’ordinamento in materia, non sono più valide le seguenti discipline negoziali:
-           Titolo V del c.c.n.l. 23. 7.1976 e precedenti accordi nazionali (11.8.1947, 29.10.1963);
-           Art. 14 del c.c.n.l. 12.3.1980;
e quant’altro fosse in contrasto con la presente disciplina. 


Validità dell’accordo

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2005 e segue la naturale scadenza del c.c.n.l. autoferrotranvieri. 

Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2006 per verificare l’andamento delle assenze per malattia nel settore, nonché per valutare i costi conseguenti ed inoltre  le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture.

Le parti allegano un verbale aggiuntivo e si impegnano a allegare le tabelle relative alla distinzione del personale nelle categorie impiegatizie ed operaie.


Roma, 19 settembre 2005

FILT CGIL                                                                                                                           ASSTRA

FIT CISL

UILTRASPORTI


VERBALE AGGIUNTIVO

Fermo restando il trattamento di malattia di cui all’accordo nazionale del 19 settembre 2005, le parti impegnano le rispettive istanze a tutti i livelli ad assumere azioni e comportamenti coerenti e funzionali al contenimento del fenomeno delle assenze dal servizio.

In questo contesto le parti convengono l’attivazione di un percorso congiunto e di verifica e comparazione con altri settori similari e di monitoraggio sull’andamento delle assenze dal servizio nel settore, ivi comprese quelle derivanti da malattia ed infortunio.

Detta attività di monitoraggio terrà conto delle distinte modalità di trasporto e delle relative classi dimensionali, e si realizzerà in fasi trimestrali di confronto.

Le parti a livello aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative e della regolamentazione contenuta nell’art. 3 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 concorderanno gli interventi necessari a favorire l’assiduità della presenza in servizio, con particolare attenzione a quei periodi di maggiore criticità produttiva o durante i quali si verifica una maggiore concentrazione delle assenze, con l’obiettivo di limitarne l’entità, con particolare riferimento alle assenze di breve durata, specialmente se ripetute con frequenza.


Roma, 19 settembre 2005


FILT CGIL                                                                                                                           ASSTRA

FIT CISL

UILTRASPORTI

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ACCORDO PER LE AZIENDE A CAPITALE PRIVATO

ACCORDO NAZIONALE 15.11.2005


In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV si sono incontrati:

per l'Associazione ANAV il presidente Dr. Nicola Biscotti, assistito dal direttore generale Dr. Francesco Fortunato, dal Dr. Marco Ficara ed il sig. Roberto Magini, per le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti i sigg. Franco Nasso, Santo Di Santo, Walter Baricevic, Antonio Piras, Giorgio Ghiglione, Santino Fortino e Giuseppe Garritano, allo scopo di  procedere alla stesura dell'articolato contrattuale relativo al trattamento di malattia del personale dipendente dalle aziende del settore alle quali si applica il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

Le parti come sopra rappresentate, visto 

§  l’articolo 1, comma 148 della legge finanziaria 2005, come modificato dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale  dispone che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'INPS al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria;

·         l’accordo del 18 settembre 2005 stipulato con ASSTRA,

convengono sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norme di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).

Articolo 1
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1.     Il lavoratore ammalatosi deve avvertire senza indugio l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro assegnato in modo da consentire la regolarità del servizio. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a  specificare il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.

2.     L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.

3.     Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto di 18 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti prima dell’entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comporto secco.

4.     Dal 1 gennaio 2007, nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera  determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati egualmente gravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è di 30 mesi, durante i quali al lavoratore per i primi 18 mesi sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5, primo alinea; per gli ulteriori dodici mesi non è dovuto alcun trattamento retributivo. Trascorso il predetto periodo di trenta mesi su richiesta dell’interessato è concessa l'aspettativa per motivi privati.

5.     Durante i primi 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta il seguente trattamento economico:

§  per i primi sei mesi (3 giorni di carenza a carico dell’azienda +180 giorni sussidiati dall’INPS) l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento;

§  per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro l’azienda erogherà un trattamento pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci:
-       retribuzione tabellare
-       ex contingenza
-       scatti di anzianità
-       TDR
-       trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).

6.     Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11  dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148:

§  decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l’aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi;

§  superato il periodo di comporto e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all’esonero definitivo dal servizio.

7.     Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all'articolo 29 dell'all. A) al R.D. n. 148/31, che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda darà applicazione all'accordo nazionale 27 giugno 1986 "Disciplina nazionale relativa al personale inidoneo".
Ove richiesto dall'azienda, è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato di  sottoporsi all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell'azienda.

Articolo 2
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

1.     Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'articolo 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.

2.     Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:

-       in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
-       in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.

3.     Durante il periodo di infortunio (o malattia professionale), l'azienda garantirà al lavoratore, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, un trattamento complessivo pari a quello previsto al  precedente articolo 1, comma 5, primo alinea.

4.     Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati  indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente comma 3.

5.     Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.

Articolo 3
DISPOSIZIONI COMUNI

1.     Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2.

2.     Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:

-       dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
-       dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.

3.     Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia,  gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.

4.     L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.

5.     I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.

6.     Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.

7.     Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976.

8.     Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.

9.     Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.

10.   Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).

Articolo 4

ASPETTATIVA 


1.     Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, con il presente articolo si intendono derogate le disposizioni di cui al comma  7 dell’articolo 24 dell’all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

2.     Nell’ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di una condizione di temporanea inidoneità che impedisca l’esercizio delle funzioni affidategli, in mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di 12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due.

3.     La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci:
-       retribuzione tabellare
-       ex contingenza
-       scatti di anzianità
-       TDR
-       trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).

4.     Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di sei mesi.

5.     Scaduti i suddetti periodi di aspettativa si può procedere all’esonero definitivo dal servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 6, secondo alinea, qualora il lavoratore non accetti la collocazione in posti disponibili compatibili con la temporanea inidoneità.

Articolo 5

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA


1.     Le parti convengono che:

§  con il trattamento di cui all'articolo 1, punto 5, del presente Accordo non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.);

§  a livello aziendale sino al 31 dicembre 2008 resta confermato il computo del trattamento economico già erogato per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza) alla data del 31 dicembre 2004 e in ogni caso non inferiore alla retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000.  Dal 1° gennaio 2009 si applicherà integralmente quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 del presente accordo.

Articolo 6

CLAUSOLA DI INTENTI  E DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1.     Le parti si incontreranno con cadenza semestrale, la prima entro il mese di giugno 2006, per verificare l'andamento delle assenze per malattia nel settore nonché per valutare i costi conseguenti e le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture.

2.     Il presente accordo, che è parte integrante del CCNL autoferrotranvieri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, decorre dal 15 novembre 2005 e segue la naturale scadenza del CCNL medesimo.



FILT-CGIL                                                                                                           ANAV
FIT-CISL   
UILTRASPORTI


NOTA A VERBALE ANAV


Accogliendo l’invito delle OO.SS.LL., l’ANAV, per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio  al 14 novembre 2005, si adopererà affinché le imprese associate valutino i trattamenti economici nei casi di malattia ritenuti significativi per i quali i lavoratori abbiano  percepito il solo trattamento INPS.

ADDENDUM ALL’ACCORDO DEL 15 novembre 2005


In data 15 novembre 2005 presso la sede ANAV a Roma in Piazza dell’Esquilino, 29,  l’ANAV rappresentata dal Presidente Dr. Nicola Biscotti, assistito dal Direttore Generale Dr. Francesco Fortunato, dal Dr. Marco Ficara ed il sig. Roberto Magini, le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti rispettivamente rappresentate dai sigg. Franco Nasso, Santo Di Santo, Walter Baricevic, Antonio Piras, Giorgio Ghiglione,  Santino Fortino e Giuseppe Garritano, in relazione all’accordo stipulato in data odierna sul trattamento economico di malattia per i lavoratori autoferrotranvieri soggetti alle norme di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, convengono di disporre, per i lavoratori ai quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e soggetti ai trattamenti integrativi previsti dal titolo VIII del CCNL autoferrotranvieri 23 luglio1976 e sue successive modificazioni, il seguente trattamento economico in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.


ARTICOLO 1

Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro


1.     Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro:

 

con decorrenza 1 luglio 2006:


§  per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000;

§  dal 4° al 183° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita.

con decorrenza 1 gennaio 2007:

§  per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000;

§  dal 4° al 183° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento;

con decorrenza 31 dicembre 2008

§  il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre 2005, valido per i lavoratori soggetti al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

ARTICOLO 2
Infortunio sul lavoro

1.     In caso di infortunio sul lavoro ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico:

§  nel giorno dell’evento il trattamento corrispondente alla normale giornata di lavoro;
§  per i successivi tre giorni l’azienda erogherà a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000;
§  dal quinto giorno e per l'intero periodo di assenza per infortunio sul lavoro, l'azienda garantirà: dal primo luglio 2006 un trattamento complessivo pari a quello previsto all’articolo 1, secondo alinea del presente accordo; con decorrenza 1 luglio 2007 un trattamento complessivo pari a quello previsto al  precedente articolo 1, quarto alinea del presente accordo.

2.     Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati  indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente comma.

 

ARTICOLO 3
          Disposizioni comuni

1.     Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.

2.     Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite dal CCNL per le predette mensilità aggiuntive.

ARTICOLO 4
Clausole finali

1.     E’ confermata la disciplina legale, contrattuale ed amministrativa vigente in materia di malattia e infortunio sul lavoro non in contrasto con il presente accordo. Nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a rivedere la disciplina vigente al fine di realizzare, tenuto conto del diverso status giuridico dei lavoratori, la perequazione al trattamento normativo già previsto con l’Accordo stipulato in pari data per i lavoratori soggetti al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. 

2.     Si precisa che con i trattamenti integrativi erogati dall’azienda in applicazione del presente addendum non si è inteso modificare il concetto di retribuzione normale di cui all’articolo 3 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 e successive modificazioni, che continua a costituire base di calcolo dei vari istituti contrattuali che espressamente o implicitamente la richiamano (quota oraria ai fini del lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei d 13^ e 14^ mensilità, retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, ecc.).


Per ANAV                                                            Per FILT-CGIL
Per FIT-CISL
Per UILTRASPORTI