erano in tre e si doveva eseguire un lavoro; il più forte decise che avrebbe diretto le varie fasi dell'esecuzione, il più furbo disse che avrebbe controllato il buon esito dell'operazione e al più debole non rimase altro che iniziare a lavorare. contro il potere e la stupidità: ingresso libero.

ferie






LA DISCIPLINA DELLE FERIE

Il diritto alle ferie è regolato da diverse fonti a livello costituzionale, comunitario e nazionale.
Lart. 10 del D. lgs. 66/2003 novellato dal D. lgs. 213/2004 - si colloca come modello rafforzato della precedente normativa nazionale: recependo la direttiva 93/104/CE, esso dà attuazione organica alla previsione comunitaria, in modo da assicurare una applicazione uniforme della disciplina relativa allorganizzazione dellorario di lavoro su tutto il territorio nazionale.
la nuova disciplina delle ferie ha portata generale: le disposizioni ivi contenute si estendono a tutti i lavoratori, a prescindere da settori e qualifiche, travolgendo le varie disposizioni speciali che ancora sopravvivevano nel nostro ordinamento.
Per quanto riguarda il diritto alle ferie si precisa che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e non sostituibile dalla relativa indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
La legge determina il periodo minimo inderogabile di ferie ma è comunque fatta salva lautonomia negoziale dei contratti collettivi, laddove stabiliscano condizioni di miglior favore per i lavoratori.
Il periodo minimo di quattro settimane deve essere fruito per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Si sottolinea, inoltre, che le due settimane da fruire nell’anno di maturazione devono essere obbligatoriamente consecutive se lo richiede il lavoratore.
Viene comunque mantenuta una continuità con la precedente disciplina, come dimostra il riferimento all’art. 2109 c.c., laddove si parla di periodo possibilmente consecutivo, tenuto conto dell’esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
La nuova disciplina propone un modello rafforzato rispetto alla precedente, poiché fa corrispondere alla indisponibilità del diritto alle ferie la non indennizzabilità del periodo feriale non   goduto.  
Le  ferie,   quindi,  vanno  effettivamente  godute  e  non  possono  essere sostituite da un indennizzo economico, tranne il caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni o venga licenziato.
Attraverso lo strumento della non monetizzabilità delle ferie, pertanto, si vuole garantire leffettiva fruizione delle ferie stesse.
Da ciò deriva che se è prevista una durata delle ferie superiore, il periodo in più, se non fruito, può essere monetizzato (Circ. Min. Lav. 3-3-2005 n. 8)
Il d.lgs. 213/2004 ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro: queste vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
Nel caso in cui linadempienza del datore di lavoro sia rilevata attraverso lindagine ispettiva, egli non potrà provvedere pagando la sanzione minima dietro diffida ad ottemperare e sarà soggetto alla procedura prevista dalla legge 689/1981, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
La disciplina delle ferie si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato e quindi anche a quelli introdotti e modificati dalla legge Biagi con alcune precisazioni.

Il CCNL  stabilisce che : “il periodo di ferie è programmato dalla società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti”.
Ancora: “la società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre più una ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile”.